(massima n. 2)
L'accertamento peritale ha la sua ragione d'essere nella necessità di apportare al giudice gli elementi indispensabili per la valutazione dell'elemento probatorio, sicché è consentito al decidente, nell'ambito del suo potere di controllo e supervisione, di pervenire ad un convincimento che, pur non trovando precisa aderenza al delimitato campo dell'indagine tecnica, trovi comunque giustificazione nella medesima e ne rappresenti il logico sviluppo. (Siffatto principio è stato affermato con riferimento a fattispecie nella quale due perizie su filmati di due diverse rapine, riprese a circuito chiuso in istituti bancari in tempi diversi, avevano concluso separatamente con un giudizio di probabilità sulla identificazione dell'imputato con uno dei rapinatori: i giudici di merito, confrontando le due perizie ed il materiale utilizzato, avevano concluso, a loro volta, per l'identità del rapinatore in entrambi i casi, traendo ulteriore elemento di prova a carico dell'imputato).