(massima n. 1)
La ricognizione di voce o di persona che diventa inutilizzabile, sotto il profilo probatorio, a norma dell'art. 191 c.p.p., ove compiuta in violazione del disposto degli artt. 213 ss. c.p.p., come traspare dal tenore delle norme in questione, č solo quella disposta dall'autoritā giudiziaria con atto di imperio, non giā quella che č frutto di mera casualitā o conseguenza dell'iniziativa assunta da parte del teste o della stessa vittima del reato.