(massima n. 1)
L'«individuazione fotografica» costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della «ricognizione», e legittimamente puņ essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 c.p.p.