(massima n. 1)
In tema di svolgimento della ricognizione personale, non č causa di nullitą o di inutilizzabilitą dell'atto l'inosservanza delle formalitą previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p. al fine di assicurare la partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione.