(massima n. 1)
Il divieto di assumere come testimoni le persone menzionate nell'art. 210, comma 1, c.p.p. permane anche dopo che sia intervenuta nei loro confronti sentenza irrevocabile di condanna. (A sostegno del principio di cui in massima, la S.C. ha rammentato l'espressione «si č proceduto separatamente» che figura nello stesso comma 1 dell'art. 210 e la formulazione dell'art. 197, lett. a) c.p.p., secondo cui il divieto di assumere come testimoni le dette persone viene meno con l'irrevocabilitą della sola sentenza di proscioglimento, ma non anche di quella di condanna).