(massima n. 1)
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilitą delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformitą a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 c.p.p.