(massima n. 2)
Qualora, essendo state ritualmente acquisite in primo grado, in conformitą della disciplina all'epoca dettata dall'art. 513 c.p.p., le dichiarazioni accusatorie di soggetti volontariamente sottrattisi all'esame dibattimentale, poi utilizzate a sostegno della pronuncia di condanna, confermata in sede di appello, la sentenza della corte d'appello sia stata annullata con rinvio, per la ritenuta necessitą di disporre la rinnovazione del dibattimento al fine di ottenere la citazione dei suddetti dichiaranti, come previsto dalla sopravvenuta disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, la corte di rinvio non puņ sottrarsi a tale adempimento e confermare la decisione di primo grado facendo applicazione della regola dettata dall'ulteriormente sopravvenuto art. 1, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con modif. in legge 25 febbraio 2000 n. 35, secondo cui le dichiarazioni del genere di quelle in questione, se gią acquisite al fascicolo per il dibattimento (in data anteriore al 25 febbraio 2000, come successivamente stabilito dall'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63), sono valutate ai fini della decisione alla sola condizione che la loro attendibilitą sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalitą. Detta ultima disciplina, infatti, presuppone che trattisi di dichiarazioni legalmente acquisite agli atti; condizione, questa, da ritenersi venuta meno a seguito della precedente sentenza di annullamento ed il cui recupero sarebbe stato possibile solo mediante la prescritta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.