(massima n. 1)
La possibilitą di esaminare persone imputate in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) comprende anche coloro nei confronti delle quali, inizialmente imputate nello stesso procedimento, sia poi intervenuta separazione del giudizio (nella specie, per intervenuto patteggiamento all'udienza preliminare). Ne consegue, in caso di esercizio della facoltą di non rispondere, l'applicazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p., quale risulta a seguito della sentenza n. 254/92 della Corte costituzionale, sģ che, dopo tale pronuncia, si deve ritenere privilegiata l'esigenza di un processo giusto alla rigiditą della formale assunzione del mezzo di prova.