(massima n. 1)
In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nella quale il giudice del merito, in addebito di cessione di sostanze stupefacenti, aveva utilizzato, come riscontro individualizzante delle dichiarazioni di accusa, una sentenza irrevocabile di condanna «perché documenta che l'imputato disponeva di eroina e non a scopo personale»).