(massima n. 1)
Le informazioni assunte da un confidente della polizia giudiziaria e da questa riferite all'autoritą giudiziaria dopo la morte del medesimo (nella specie assassinato) possono essere legittimamente utilizzate all'interno della fase delle indagini preliminari e per l'applicazione delle misure cautelari, siccome informazioni assunte da persona in grado di riferire sui fatti oggetto di indagine. (Con riferimento alla fattispecie concreta, la Cassazione ha altresģ evidenziato la necessitą di particolare cautela nella valutazione di tali informazioni attesa la virtuale posizione di coindagato del confidente deceduto).