(massima n. 1)
La inutilizzabilità di un atto di acquisizione probatoria, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 191, è sanzione conseguente al compimento di esso «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge». Un atto è, cioè, inutilizzabile quando, nel compierlo, vengano violati specifici divieti previsti dalla legge e non quando, nel porlo in essere, non vengano rispettate determinate disposizioni di legge che lo regolano. (Ha precisato la Corte che, non solo l'assunzione di dichiarazioni testimoniali attraverso un sistema di impianto audiovisivo a circuito chiuso non è affatto vietato, ma essa è addirittura prevista dalla stessa legge, che la autorizza in presenza di determinati presupposti. L'art. 147 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità di disporre che l'esame in dibattimento possa svolgersi mediante un collegamento audiovisivo, anche a distanza, quando si tratti di persone sottoposte a programmi o misure di protezione, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame).