(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190 bis c.p.p. che, per i delitti di criminalitā organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia giā reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione dell'assoluta necessitā del nuovo esame, in quanto la differente modalitā di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessitā di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.