(massima n. 1)
Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 c.p.p., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.