(massima n. 1)
L'assunzione dell'esame di persone che abbiano gią reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchč la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.