(massima n. 1)
Gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p., essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltā riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti dal giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio č utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. La valutazione del contenuto degli atti investigativi della difesa rimane pertanto affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale, nell'esercizio del suo libero convincimento, deve comunque tener conto della diversitā di disciplina esistente tra l'indagine condotta dal titolare della funzione d'accusa e quella del difensore, ed in particolare della circostanza che gli elementi forniti dalla difesa sono circondati da una minor garanzia di veridicitā, dato che alle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p. non si applicano agli artt. 371 bis, 476 e 479 c.p. né le rigorose modalitā di documentazione cui devono attenersi gli organi inquirenti. (In applicazione di tale principio, la Corte pur rigettando il ricorso sotto altri profili ha censurato l'ordinanza del tribunale della libertā che aveva negato rilievo ai nuovi elementi prodotti dalla difesa, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti, affermando che le informazioni raccolte in sede di indagine difensiva non possono provare il fatto oggetto della dichiarazione, ma unicamente il fatto storico dell'avvenuta dichiarazione).