(massima n. 1)
Nel vigente sistema processuale — caratterizzato dalla dialettica delle parti (art. 190 c.p.p.), alle quali è attribuito l'onere di allegare le prove a sostegno dei rispettivi petita — il giudice è tenuto a provvedere sulle relative richieste sulla base dei parametri di ammissibilità enunciati dall'art. 190, comma primo, c.p.p., con riguardo cioè ai divieti probatori ed alla pertinenza della prova richiesta al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, non improntata ai suddetti criteri, in fatto e in diritto, non solo esula dal potere del giudice ma contravviene al diritto alla prova delle parti, concretizzando una violazione di legge che vizia la relativa pronuncia del giudice. (Nella fattispecie, sulla base del principio sopra massimato, sono state annullate l'ordinanza dibattimentale e la sentenza che avevano ritenuto l'art. 234 c.p.p. ostativo alla acquisizione di un mandato di cattura emesso in altro procedimento e del certificato di carichi pendenti, richiesta dal pubblico ministero per desumere elementi relativi alla personalità dell'imputato ed al corretto esercizio del potere discrezionale avente ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche, dal tribunale ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti).