(massima n. 1)
Qualora la parte rinunci all'assunzione di una prova gią, su sua richiesta, ammessa, detta rinuncia non vincola il giudice, il quale deve comunque valutare se la prova in questione sia divenuta o meno superflua e provvedere, quindi, in caso positivo, a revocarne l'ammissione, nel modo previsto dall'art. 495, comma 4, c.p.p.