(massima n. 1)
In tema di formazione della prova, la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle parti e degli altri testi non č sanzionata da alcuna nullitā o inutilizzabilitā, sė che incombe al giudice, in sede di successiva valutazione della testimonianza, verificare se la rilevata irregolaritā del mancato isolamento del teste durante il dibattimento abbia nociuto alla attendibilitā della testimonianza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto violato il diritto alla prova dell'imputato dall'ordinanza con cui il giudice di merito non aveva ammesso a testimoniare una persona ritualmente citata dalla difesa, sul presupposto che tale teste aveva assistito in aula alla istruttoria dibattimentale).