(massima n. 1)
In tema di perizia, costituisce nullitą relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilitą del perito nominato dal giudice, cosģ che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullitą dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.