(massima n. 1)
Integra una nullitą a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilitą previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale (art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008), prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell'art. 453 comma primo ter. (Nella specie, la Corte ha escluso che la nullitą potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame).