(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'inabilitato privo dell'assistenza del curatore, non essendo applicabile in sede processuale la disciplina posta dall'art. 427 cod. civ., la quale si riferisce alla validità degli atti di diritto sostanziale posti in essere dall'incapace, e senza che sia configurabile nel giudizio di legittimità (così come in qualsiasi altro giudizio impugnatorio) l'esercizio del potere di regolarizzazione degli atti processuali previsto dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.