(massima n. 2)
L'art. 182, comma 2, c.p.p., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, «immediatamente dopo» il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle «memorie o richieste» che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate «in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 att. c.p.p. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall'interrogatorio dell'indagato).