(massima n. 1)
Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge — che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna — in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha escluso che, diventato definitivo un decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali non corrisposti, in un successivo giudizio, relativo alle sanzioni civili richieste per la stessa omissione contributiva, potesse contestarsi l'esistenza del rapporto obbligatorio inerente a tali contributi e l'inadempimento del debitore, ferma restando la facoltà dell'interessato di contestare l'esistenza delle condizioni specifiche per l'applicabilità delle sanzioni e la loro entità).