(massima n. 2)
Il reato di favoreggiamento personale č reato di pericolo, per cui, ai fini della sua configurabilitā, č sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autoritā, mentre non č necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche. Detto reato, a prescindere dal mancato raggiungimento degli effetti voluti, puō essere perpetrato nella forma del tentativo, allorché, per cause indipendenti dalla volontā dell'agente, l'atto compiuto, pur mirando a portare aiuto, non l'abbia realizzato.