(massima n. 1)
La nomina del curatore provvisorio per l'esercizio del diritto di querela spettante ad un infermo di mente non va confusa con quella del tutore provvisorio che può essere disposta nel corso del giudizio d'interdizione ed alla quale soltanto si ricollega l'effetto di determinare l'incapacità di agire dell'interdicendo per gli atti distinti da quelli relativi al suddetto giudizio. Pertanto nel periodo corrente fra le due nomine il soggetto conserva integra la sua capacità legale.