(massima n. 1)
La sentenza priva della prescritta sottoscrizione del giudice è nulla. Non rientrando detta omissione in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 178, lettera a), non può essere qualificata assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma relativa e, come tale, suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita nei termini previsti dall'art. 181 del codice di rito. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che alla mancanza di sottoscrizione possa ovviarsi mediante la procedura della correzione di errore materiale).