(massima n. 1)
Č nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 c.p.p. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale č sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullitā relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed č sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.