(massima n. 1)
Nel caso in cui il difensore della parte civile designa un suo sostituto ex art. 102 c.p.p., è onere del controinteressato dedurre la carenza di investitura formale, onde consentire al sostituto di produrre il documento dal quale deriva la sua legittimazione processuale, giacchè la nullità generale a regime intermedio ex artt. 178, comma primo lett. c) e 180 c.p.p. si configura soltanto nell'ipotesi di mancato rilascio e non anche di mancata esibizione di una delega scritta. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità del giudizio di primo grado in quanto le conclusioni erano state rassegnate dal sostituto del procuratore della parte civile senza esibire l'atto della sua designazione formale. La Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che tale nullità non poteva essere piú dedotta, non essendo stata eccepita a norma dell'art. 182 comma secondo c.p.p.).