(massima n. 1)
La nullità derivante dall'omessa violazione del provvedimento con cui il pubblico ministero differisce l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non è da ricomprendere tra le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., bensì tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 dello stesso codice. La detta nullità si comunica, quindi, all'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto solo allorché venga dedotta nei termini indicati dall'art. 182 c.p.p. (Nel caso di specie, la Corte ha statuito che la nullità doveva considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.p., perché l'indagato e il suo difensore che avevano assistito all'interrogatorio, non l'avevano eccepita prima del compimento dell'atto stesso).