(massima n. 1)
La nullità ex art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, se è di ordine generale nei confronti del P.M. in quanto riferita all'iniziativa del medesimo nell'esercizio dell'azione penale (art. 178, lettera b) c.p.p. correlato all'art. 179, primo comma, stesso codice), nei confronti dell'imputato, non attinendo ad omessa citazione o all'assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, si atteggia a nullità a regime intermedio che non può essere più rilevata di ufficio né dedotta dall'interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (art. 180 c.p.p.).