(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di tre giorni fissato dall'art. 324, sesto comma, c.p.p. per le comunicazioni e le notificazioni attinenti all'udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame presentata avverso provvedimenti cautelari di natura reale dą luogo a nullitą di ordine generale, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 180 c.p.p.