(massima n. 1)
Qualora l'imputato abbia nominato due difensori l'omesso avviso della data di celebrazione dell'udienza ad uno di essi (e la conseguente sua assenza) dą luogo a nullitą di ordine generale incidendo sull'assistenza dell'imputato nel processo (art. 178, lettera c, c.p.p.); tale nullitą si qualifica come di ordine intermedio, sicché si ritiene sanata se non dedotta nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p.