(massima n. 1)
In tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art. 419 c.p.p. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 comma 7 c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 c.p.p.) in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179 c.p.p., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio.