(massima n. 1)
Il termine ultimo di deducibilitā della nullitā a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, č quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello).