(massima n. 1)
L'omessa notificazione dell'impugnazione non ne determina la inammissibilità, ma ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato e nei casi in cui è consentito, dell'appello incidentale. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che tale omissione non è prevista né tra le cause di inammissibilità tassativamente elencate dalla legge, né tra le cause di nullità di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., aggiungendo che essa non comporta alcun pregiudizio nei confronti della persona contro la quale la impugnazione è proposta, in quanto questa ha piena conoscenza del contenuto dell'atto attraverso il contraddittorio che si instaura nel giudizio di impugnazione).