(massima n. 1)
Per «giudice che procede» deve correttamente intendersi il giudice designato dall'ordinamento a compiere gli atti — non tutti necessariamente giurisdizionali — occorrenti per l'esaurimento della fase che si è svolta davanti a lui e l'inizio di quella successiva; pertanto, poiché il giudice per le indagini preliminari non esaurisce il suo compito con l'emanazione del decreto che dispone il giudizio, dovendo procedere alla formazione del fascicolo per il dibattimento — attività che, pur essendo materialmente eseguita dalla cancelleria, deve avvenire in conformità alle sue prescrizioni ai sensi dell'art. 431 c.p.p. — solo dopo che tale adempimento sia stato completato e gli atti siano stati trasmessi all'organo competente per la fase ulteriore, può dirsi che egli si sia definitivamente spogliato del procedimento. (Fattispecie relativa ad istanza di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., presentata dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio ma prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; nel dichiarare la competenza del Gip la Corte ha affermato il principio di cui alla massima che precede).