(massima n. 1)
L'art. 175, comma secondo, c.p.p., come mod. dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettivitą della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvenuta davanti alla Polizia giudiziaria consentisse il dubbio circa la conoscenza da parte del ricorrente del procedimento a suo carico, in mancanza di prova diversa dal ricorrente medesimo fornita e tale da rendere necessaria quella verifica di effettiva conoscenza richiesta dalla norma).