(massima n. 1)
La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 secondo comma c c , indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore (nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione).