(massima n. 1)
In tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialitā, giā dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non č pių deducibile in sede di esecuzione. (In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialitā come introduttiva di una condizione di procedibilitā dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilitā, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, č interdetto intervenire su di essa).