(massima n. 1)
Al fine della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, c.p.p., la dimostrazione della tardivitą - e, quindi, l'eventuale momento, diverso da quello allegato dalla parte, a far data dal quale possa, in base agli atti, dirsi decorso il termine per la sua proposizione che, a pena di decadenza, č di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare - spetta - in caso di diversa allegazione della parte - al giudice, al quale, a tal fine, č attribuito il potere di accertamento nel caso in cui sussistano dubbi al riguardo, considerato che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettivitą del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.