(massima n. 1)
Il comportamento processuale della parte — la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore — può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, in relazione a controversia per il pagamento di compensi professionali, ha utilizzato come prova il comportamento difensivo del debitore, ritenendo la decisione medesima non contraddittoria nella parte in cui ha rigettato, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione sul rilievo che, contestando il credito, il debitore aveva implicitamente ammesso di non averlo estinto).