(massima n. 1)
L'errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse dar luogo a restituzione in termini per la proposizione di impugnazione l'erroneo convincimento, asseritamente nutrito dall'interessato, secondo il quale la rinuncia a presenziare al dibattimento, a suo tempo da lui ritualmente formulata, avrebbe dovuto dar luogo a dichiarazione di contumacia — con successiva notifica, quindi, dell'estratto contumaciale — e non invece, come era avvenuto, a dichiarazione di assenza).