(massima n. 1)
L'effettuazione di lavori nell'abitazione di residenza non equivale ad impossibilità di prendere cognizione della notifica del decreto penale, sicché non è concepibile la restituzione nel termine, di cui all'art. 175 c.p.p., per proporre opposizione avverso il decreto medesimo. (La S.C. ha osservato che l'eventuale restituzione, che ripristina il potere in capo al soggetto che l'ha perso, è — nella disciplina codicistica — rigorosamente correlata all'evenienza in cui l'osservanza del termine sia attribuibile a «caso fortuito o forza maggiore» intesi quali cause non imputabili al decaduto, né basta una difficoltà più o meno elevata di prendere cognizione della corrispondenza, facendo riferimento l'ipotesi legale ad un atto impossibile e richiedendo coerentemente un'ignoranza incolpevole [art. 175 comma 2 c.p.p.] che non ricorre nella specie).