(massima n. 1)
L'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, devono prescindere tanto da precorsi episodi d'infermitą, quanto dall'eventualitą di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilitą e non di alta probabilitą.