(massima n. 1)
In tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore né la detenzione dell'imputato, né l'errore di fatto commesso da chi ha proposto l'istanza, giudicata inammissibile, essendo all'imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento, né l'erroneo espletamento dell'incarico da parte del difensore, salvo che quest'ultimo, come espressamente previsto nell'art. 175, primo comma, c.p.p., non si sia personalmente trovato nella situazione di caso fortuito o forza maggiore.