(massima n. 1)
La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l'impossibilitā della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilitā derivi da un comportamento volontario dell'imputato allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., č preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.