(massima n. 1)
Per «effettiva conoscenza» del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta, da parte dell'imputato giudicato in contumacia, di restituzione in termine per la proposizione di impugnazione, deve intendersi la sicura cognizione dell'esistenza e degli estremi essenziali (autoritą, data, oggetto) di detto provvedimento, acquisita a seguito di notizia certa o di notificazione di un atto formale (nella specie, ordine di carcerazione contenente gli estremi della sentenza di condanna) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui la conoscenza si č verificata, senza che sia, peraltro, a tal fine richiesto che la stessa si estenda all'intero contenuto dell'atto ed ai suoi eventuali vizi.