(massima n. 1)
In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si č adeguato un istituto processuale gią esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento in absentia non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattivitą della legge pił favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.