(massima n. 1)
I termini stabiliti a pena di decadenza possono essere prorogati o sospesi nei casi e modi stabiliti dalla legge (art. 173, secondo comma, c.p.p.). Tra tali casi č ricompreso anche quello sul procedimento incidentale di costituzionalitā e dei relativi termini, in quanto la sospensione del giudizio, nel quale venga ritenuta non manifestamente infondata una questione di legittimitā costituzionale, non č facoltativa o affidata alla valutazione discrezionale del giudice remittente, ma č imposta obbligatoriamente dall'art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del tribunale, in sede di riesame, che aveva sospeso il procedimento con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalitā dell'art. 324, sesto comma, c.p.p. Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimitā della disposta sospensione del procedimento, essendo previsto dall'art. 309, decimo comma, c.p.p. l'obbligo di decidere entro il termine di dieci giorni a pena di inefficacia della misura cautelare).