(massima n. 1)
I termini per la proposizione della domanda di oblazione, previsti dagli artt. 162 e 162 bis c.p., sono da considerare perentori, pur in presenza della innovativa disposizione (rispetto al codice di rito previgente), contenuta nell'art. 173, comma 1, c.p.p., secondo cui «i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge», giacché tale disposizione non impedisce di far derivare la perentorietà dalla natura stessa dei termini quando, come nella specie, essi, pur avendo natura processuale, siano stabiliti non dal codice di procedura penale (nella cui stesura il legislatore delegato ha avuto cura di indicare espressamente i casi in cui la loro inosservanza dava luogo a decadenza), ma da disposizioni contenute in altre leggi, sulle quali il medesimo legislatore delegato non aveva poteri d'intervento.